Art. 1.

      1. In attuazione della lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione e al fine di garantire una uniforme attuazione in tutto il territorio nazionale delle norme di cui al comma 5 dell'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono uno o più servizi con il compito di assicurare l'informazione, la consulenza e le prestazioni socio-assistenziali diurne e residenziali occorrenti alle gestanti e alle madri che necessitano di specifici sostegni socio-economici in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati e alla garanzia della segretezza del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati.
      2. I servizi di cui al comma 1 sono assegnati a soggetti già gestori delle prestazioni socio-assistenziali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.
      3. Nei primi novanta giorni dopo il parto i soggetti di cui al comma 2 garantiscono alle partorienti e ai loro nati i necessari interventi socio-assistenziali al fine di sostenere il loro reinserimento sociale. Dopo tale periodo, ai medesimi soggetti è assicurata la continuità socio-assistenziale secondo i criteri e le modalità previste dalle regioni in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328.
      4. Gli interventi socio-assistenziali a favore dei neonati non riconosciuti sono garantiti dai medesimi soggetti di cui al comma 2 fino all'adozione definitiva.
      5. Gli interventi alle gestanti e alle madri sono erogati su semplice richiesta delle donne interessate senza ulteriori formalità, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica.

 

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